Sez. II
Art. 7
Diritto al trasporto
In vigore dal 3 set 2015
1. Salvo che ricorrano le ragioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento, il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico che non ricorrendo le condizioni di cui all', paragrafo 4, del regolamento, esigono che la persona con disabilità o a mobilità ridotta venga accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.
2. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l', paragrafo 2, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell', paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-7