Capo I

Art. 4

Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni

In vigore dal 3 set 2015
Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni 1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 2. Fermo quanto previsto dall', comma 5, l'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione. 3. L'Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati. 4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio. 5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel fondo già previsto dall', comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, e dall', comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le medesime finalità ivi previste. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale, riferibili al proprio territorio. 6. Il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale che ha affidato ad un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-4

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Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni (Art. 4 Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.) — Testo vigente | Portale Normativo