Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 set 2015
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne; b) «Autorità»: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 25 del medesimo regolamento; e) «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta», qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona; f) «territorio di uno Stato membro», territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute; g) «condizioni d'accesso», norme, orientamenti e informazioni pertinenti sull'accessibilità dei terminali portuali e delle navi, comprese le strutture per persone con disabilità o persone a mobilità ridotta; h) «vettore», una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico; i) «vettore dell'Unione», un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso il territorio di uno Stato membro; l) «servizio passeggeri», un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato; m) «servizi integrati», servizi di trasporto interconnessi all'interno di una determinata area geografica, con servizio d'informazione, emissioni di biglietti ed orari unici; n) «vettore di fatto», un soggetto diverso dal vettore, che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente; o) «vie navigabili interne», un corpo idrico interno navigabile, naturale o artificiale, o sistema di corpi idrici interconnessi sfruttati per il trasporto, come laghi, fiumi o canali o una combinazione di questi; p) «porto», un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l'attracco di navi, da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente; q) «terminale portuale», un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera; r) «nave», un'imbarcazione usata per la navigazione marittima o per vie navigabili interne; s) «contratto di trasporto», un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri o crociere; t) «biglietto», un documento in corso di validità o altro giustificativo di un contratto di trasporto; u) «venditore di biglietti», un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore; v) «agente di viaggio», un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell'operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto; z) «operatore turistico», un organizzatore o un rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE; aa) «prenotazione», una prenotazione per la partenza specifica di un servizio passeggeri o una crociera; bb) «operatore del terminale», un organismo pubblico o privato nel territorio di uno Stato membro responsabile dell'amministrazione e della gestione di un terminale portuale; cc) «crociera», servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo; dd) «sinistro marittimo», il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-2

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