Capo II
Art. 9
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
In vigore dal 13 ago 2015
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all', comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza per l'articolo pirotecnico per autoveicoli, compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 è anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-9