Capo II

Art. 10

Obblighi degli importatori

In vigore dal 13 ago 2015
1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi. 2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all', comma 3. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'articolo pirotecnico, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all', commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme all'allegato I, non immette l'articolo pirotecnico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'articolo pirotecnico presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di sorveglianza del mercato. 3. Gli importatori indicano sull'articolo pirotecnico, in lingua italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. 4. Gli importatori garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell'autorità di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli articoli pirotecnici non conformi e i richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. 7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità di sorveglianza del mercato, nonché le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità. 9. Gli importatori, a seguito di una richiesta dell'autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. Gli importatori cooperano con la medesima autorità, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-10

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