Capo II

Art. 13

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 13 ago 2015
1. Gli operatori economici indicano agli organi di polizia e alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro articoli pirotecnici; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito articoli pirotecnici. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Identificazione degli operatori economici (Art. 13 Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.) — Testo vigente | Portale Normativo