Capo II
Art. 14
Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE
In vigore dal 13 ago 2015
1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale esplodente attivo, nonché le modalità di trasferimento.
2. Per il trasferimento o l'esportazione verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, al prefetto del luogo di partenza dei materiali.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate esclusivamente da operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-14