Capo III
Art. 19
Marcatura CE
In vigore dal 13 ago 2015
1. La marcatura CE di conformità è soggetta ai principi generali esposti all' del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.
2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3. La marcatura CE è apposta sull'articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato.
4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
5. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
6. È vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-19