Capo IV

Art. 20

Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica

In vigore dal 13 ago 2015
Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica 1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, è richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di articoli pirotecnici di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui è completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all', ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C2, D, E, G ed H. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresì, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all' della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'articolo o degli articoli pirotecnici per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonché dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se già disponibile. 4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, attesta che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'. 5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, di seguito denominati «organismi notificati», nonché dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi è autorizzato. La notifica è effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l'articolo o gli articoli pirotecnici interessati, nonché la relativa attestazione di competenza. 6. L'organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto. 7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-20

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