Capo IV

Art. 21

Modifica delle notifiche

In vigore dal 13 ago 2015
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all', o non adempie ai suoi obblighi, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone immediata informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure volte a garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato. 2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse e fornisce, inoltre, alla Commissione medesima, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo notificato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-21

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