Capo III

Art. 17

Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 13 ago 2015
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. 2. Salvo quanto previsto dall', comma 2, lettere g), h) e i), è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato II. 3. Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'allegato II: a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie: 1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure: 1.1) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 1.2) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D); 1.3) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E); 2) conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria F4; b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-17

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Procedure di valutazione della conformità (Art. 17 Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.) — Testo vigente | Portale Normativo