Capo IV

Art. 25

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 13 ago 2015
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all' e delle connesse norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato II.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-25

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Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati (Art. 25 Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.) — Testo vigente | Portale Normativo