Capo V
Art. 29
Sorveglianza del mercato
In vigore dal 13 ago 2015
1. Il Prefetto, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito così denominata, controlla che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono sicuri e non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone.
2. L'autorità di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonché della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.
3. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.
4. Il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-29