Capo IV
Art. 26
Obblighi operativi degli organismi notificati
In vigore dal 13 ago 2015
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato II.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, rispettando, tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'articolo pirotecnico alle disposizioni del presente decreto.
3. Gli organismi notificati che eseguono valutazioni della conformità assegnano numeri di registrazione con i quali identificano gli articoli pirotecnici che sono stati oggetto di una valutazione della conformità e i relativi fabbricanti, e tengono un registro con i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato dei certificati.
4. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.
5. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.
6. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-26