Capo II
Art. 11
Obblighi dei distributori
In vigore dal 13 ago 2015
1. Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all', commi 5 e 6, e all', comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo pirotecnico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità di sorveglianza del mercato, nonché le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico. I distributori cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-11