Capo II
Art. 7
Tracciabilità
In vigore dal 13 ago 2015
1. Al fine di consentire la tracciabilità degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un'etichetta con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformità ai sensi dell', comma 3. La numerazione è realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione dell'Unione europea.
2. I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta motivata, rendono tali informazioni disponibili agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-7