Capo II
Art. 6
Obblighi dei fabbricanti
In vigore dal 13 ago 2015
1. All'atto dell'immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all', comma 3. Qualora la conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell'autorità di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l'articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell'articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno immesso sul mercato siano etichettati conformemente all', qualora si tratti di articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli, o all' qualora si tratti di articoli pirotecnici per i veicoli.
6. I fabbricanti indicano sull'articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonché le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-6