Capo I

Art. 4

Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche

In vigore dal 13 ago 2015
Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche 1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all', comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i programmi di formazione, anche differenziati, per lo svolgimento dei predetti corsi. Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti i programmi di formazione, iniziale e periodica, dei corsi riservati ai richiedenti e ai titolari delle abilitazioni di cui al comma 1, nonché agli operatori presso le fabbriche di fuochi artificiali. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono adeguate, ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici alle classi di rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite ed alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 5. Fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo, anche ai fini dell'utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte dei titolari del certificato di idoneità di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, degli articoli pirotecnici di cui al comma 1. 6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva informazione alla Commissione dell'Unione europea, le procedure in base alle quali le persone con conoscenze specialistiche sono identificate e autorizzate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123#art-4

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