Art. 6
Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009
In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, effettua attività in stabilimenti o impianti non riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle prescrizioni di cui agli del regolamento (UE) n. 142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-6