Art. 6

Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, effettua attività in stabilimenti o impianti non riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle prescrizioni di cui agli del regolamento (UE) n. 142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-6

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Art. 6 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. — Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 | Portale Normativo