Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 nov 2012
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-2

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