Art. 5

Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, nei limiti di applicabilità dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che eseguano qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, ai sensi del citato articolo 23, paragrafo 2, non forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-5

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Art. 5 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. — Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 | Portale Normativo