Art. 3

Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, ovvero li utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro a 45.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 1 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 2 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 3 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 6. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1069/2009.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-3

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Art. 3 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. — Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009 | Portale Normativo