Art. 11

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici e ammendanti, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro. 2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-11

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Art. 11 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. — Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 | Portale Normativo