Art. 11
11 / 18Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009
In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici e ammendanti, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-11