Art. 14
Violazione degli obblighi in materia di importazione, transito ed esportazione derivanti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 142/2011
In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato, ovvero esporta, pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell', paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o dell', primo paragrafo, lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 142/2011 rilasciata dall'autorità competente, ovvero in modo difforme da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o fa transitare campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ovvero in modo difforme da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.0000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso dalla Stato membro di destinazione, a un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto dall'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da 3.000 euro a 30.0000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni commerciali senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano articoli da esposizione senza ottemperare alle condizioni di imballaggio, trattamento e smaltimento di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-14