Art. 15
Violazione degli obblighi in materia di esportazione derivanti dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009
In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinandoli all'incenerimento o alla discarica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in Paesi terzi non membri dell'OCSE per l'uso in impianti per la fabbricazione di biogas e compost, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
3. La stessa sanzione di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1069/2009, si applica a chiunque esporta sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati, in violazione del medesimo articolo 43, paragrafi 3 e 4, del predetto regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-15