Art. 18

Disposizioni finali

In vigore dal 15 nov 2012
1. È abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, ad eccezione degli . 2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento di riconoscimento di stabilimenti o impianti di cui all'articolo 24 del citato regolamento, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti. 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. 4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 5. Fatto salvo quanto disposto dagli della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni. 6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Severino, Ministro della giustizia Balduzzi, Ministro della salute Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-18

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Art. 18 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. — Disposizioni finali | Portale Normativo