Art. 18
Disposizioni finali
In vigore dal 15 nov 2012
1. È abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, ad eccezione degli .
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento di riconoscimento di stabilimenti o impianti di cui all'articolo 24 del citato regolamento, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Fatto salvo quanto disposto dagli della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Severino, Ministro della giustizia
Balduzzi, Ministro della salute
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-18