Art. 17
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 15 nov 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-17