Art. 16

Sistema di controlli ufficiali

In vigore dal 15 nov 2012
1. L'attività di controllo ufficiale, è prerogativa delle autorità competenti di cui all', comma 2. 2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. I soggetti che svolgono l'attività di controllo ufficiale, di cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-16

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Art. 16 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. — Sistema di controlli ufficiali | Portale Normativo