Art. 16
16 / 18Sistema di controlli ufficiali
In vigore dal 15 nov 2012
1. L'attività di controllo ufficiale, è prerogativa delle autorità competenti di cui all', comma 2.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I soggetti che svolgono l'attività di controllo ufficiale, di cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-16