Art. 10

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da allevamento diversi dagli animali da pelliccia, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all'allegato X del regolamento (UE) 142/2011 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-10

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