Art. 9
Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1069/2009
In vigore dal 15 nov 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non ottemperano all'obbligo di istituire, attuare e mantenere i sistemi di controllo interni previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non impediscono che un sottoprodotto animale o prodotto derivato lasci lo stabilimento o l'impianto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento medesimo, all'obbligo di istituire, attuare e mantenere una o più procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
4. La medesima sanzione si applica agli operatori che omettono di sottoporre a revisione i loro sistemi di autocontrollo e le loro procedure apportando i necessari cambiamenti ogniqualvolta si determini una modifica al prodotto, al processo o una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione.
5. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei sistemi o nelle procedure di cui ai commi 1 e 3 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186#art-9