Art. 7
Limiti generali
In vigore dal 10 ago 2012
1. I limiti della responsabilità armatoriale in relazione a crediti diversi da quelli elencati nell', derivanti dallo stesso evento, sono calcolati come segue:
a) per la responsabilità relativa a morte o lesioni personali:
1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate: 2.000.000 diritti speciali di prelievo;
2) nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate: 2.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 800 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000 tonnellate; 600 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, 400 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate;
b) per la responsabilità in relazione ad ogni altro credito:
1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate: 1.000.000 diritti speciali di prelievo;
2) una nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate: 1.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 400 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000 tonnellate; 300 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, e 200 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate.
2. Qualora l'ammontare calcolato in conformità al comma 1, lettera a), sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformità al comma 1, lettera b), sarà disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle rivendicazioni di cui al comma 1, lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrerà ai crediti di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai fini del presente decreto, il tonnellaggio della nave consiste nella stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-7