Art. 11

Sanzioni

In vigore dal 10 ago 2012
1. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente decreto si assumono le misure di fermo e di espulsione, secondo la disciplina prevista dalle procedure di controllo del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-11

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Art. 11 Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. — Sanzioni | Portale Normativo