Art. 6

Assicurazione della responsabilità per i crediti marittimi

In vigore dal 10 ago 2012
1. Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere provviste di copertura assicurativa della responsabilità in reazione ai crediti marittimi di cui all'. 2. L'esistenza della copertura assicurativa è comprovata da uno o più certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e presenti a bordo della nave. 3. L'importo globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, è pari alla somma dei limiti di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. — Assicurazione della responsabilità per i crediti marittimi | Portale Normativo