Art. 10

Certificati di assicurazione

In vigore dal 10 ago 2012
1. I certificati di assicurazione devono contenere le informazioni seguenti: a) denominazione della nave, numero IMO e porto di immatricolazione; b) nome e luogo della sede principale dell'armatore; c) tipo e durata dell'assicurazione; d) denominazione e sede principale del soggetto che fornisce l'assicurazione e luogo nel quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione. 2. I certificati di assicurazione devono essere redatti o in lingua inglese, o in francese o in spagnolo e, qualora redatti in lingua diversa, devono contenere una traduzione certificata in una delle predette lingue. 3. La trasmissione dei certificati alle autorità marittime competenti per l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo, da parte delle navi che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, dovrà avvenire in formato cartaceo o elettronico con le modalità previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-10

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Art. 10 Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. — Certificati di assicurazione | Portale Normativo