Art. 5

Crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità

In vigore dal 10 ago 2012
Crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità 1. I crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità sono i seguenti: a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio, ivi compresi i crediti per compenso speciali di cui all'articolo 14 della Convenzione sul salvataggio del 1989, se applicabili, o ai contributi per avaria comune; b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi di cui alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, come modificata dal Protocollo del 1992; c) crediti soggetti a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o proibisca la limitazione della responsabilità per danni nucleari; d) crediti nei confronti del proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari; e) crediti da parte dei preposti dell'armatore o del soccorritore i cui compiti siano connessi alla nave o alle operazioni di salvataggio, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. — Crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità | Portale Normativo