Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 ago 2012
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) Convenzione del 1996: il testo consolidato della Convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), come modificata dal Protocollo del 1996; b) armatore: la persona che figura quale proprietario della nave nel registro in cui la nave è iscritta o qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, quale il conduttore a scafo nudo, che sia responsabile dell'esercizio di una nave adibita alla navigazione marittima; c) assicurazione: il contratto di assicurazione, con o senza franchigie avente per oggetto la copertura della responsabilità dell'armatore in relazione ai crediti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-2

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