Art. 3

Campo di applicazione

In vigore dal 10 ago 2012
1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane. 2. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito è sorto, per servizi governativi non commerciali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. — Campo di applicazione | Portale Normativo