Art. 3
3 / 13Campo di applicazione
In vigore dal 10 ago 2012
1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane.
2. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito è sorto, per servizi governativi non commerciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-3