Art. 12

Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 10 ago 2012
1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice della navigazione, dopo le parole: «l'armatore» sono inserite le seguenti: «di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate». 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni: a) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC '92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177; b) Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, Bunker '01, firmata a Londra il 23 marzo 2001, di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19; c) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente. 3. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilità di cui al presente decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514, 527 e 538 del codice della navigazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111#art-12

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Art. 12 Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. — Disposizioni di coordinamento | Portale Normativo