Capo VI

Art. 23

Norme finali

In vigore dal 15 giu 2012
1. Per l'Università della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442. 2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all', comma 3. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013. 4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto dall', comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, nell'abrogare l' della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime prevista da leggi di settore. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982, n. 590, nonché nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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Art. 23 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. — Norme finali | Portale Normativo