Capo V

Art. 21

Rapporto al Parlamento

In vigore dal 15 giu 2012
1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di rispettiva competenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-21

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Art. 21 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. — Rapporto al Parlamento | Portale Normativo