Capo V

Art. 20

Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario

In vigore dal 15 giu 2012
1. Con decreto del Ministro è istituito presso la Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario con il compito di: a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonché per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori; b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti; c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. 2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi di cui all', comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore. 3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale. 5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. 6. Alle attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-20

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