Capo V

Art. 22

Banca dati delle amministrazioni pubbliche

In vigore dal 15 giu 2012
1. I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all' della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-22

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Art. 22 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. — Banca dati delle amministrazioni pubbliche | Portale Normativo