Capo IV
Art. 19
Disponibilità finanziaria
In vigore dal 15 giu 2012
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.
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