Capo III
Art. 16
Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari
In vigore dal 1 gen 2013
1. Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338, ed in particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie per la sua realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da più regioni sul territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in una prospettiva di sviluppo interculturale.
c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio universitario acquisisce la qualifica di "collegio universitario di merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-16