Art. 19 · Disponibilità finanziaria
Capo IV

Art. 19

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Disponibilità finanziaria

In vigore dal 15 giu 2012
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-19