Capo VI

Art. 24

Abrogazioni

In vigore dal 15 giu 2012
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in particolare: a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell'; b) l', commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-24

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Art. 24 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. — Abrogazioni | Portale Normativo