Art. 21 · Rapporto al Parlamento
Capo V

Art. 21

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Rapporto al Parlamento

In vigore dal 15 giu 2012
1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di rispettiva competenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-21